Organi collegiali
In questa pagina elenchiamo in termini generali gli organi collegiali della scuola e ne descriviamo composizione e funzioni.
Che cosa sono
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni
Composizione
- Consiglio di classe. Nella scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
- Consiglio d’Istituto. Nella scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni e il dirigente scolastico, membro di diritto. Il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
- La Giunta esecutiva è composta da un docente, un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
- Collegio dei docenti. E’ costituito da tutti i docenti della scuola, supplenti compresi. E’ presieduto dal dirigente scolastico. Le sue competenze sono strettamente connesse all’attività didattica e trovano la loro massima espressione nella progettazione, approvazione e verifica del Piano dell’Offerta formativa.
Compiti del consiglio di classe
- Nella sola componente docenti ha compiti di programmazione e valutazione dell’attività didattica e di valutazione del profitto e del comportamento degli alunni; decide motivatamente, secondo i criteri generali deliberati dal collegio dei docenti e indicati nel POF, relativamente all’ammissone degli alunni alla classe successiva o agli esami di stato conclusivi.
- Ha inoltre la facoltà di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e di proporre l’adesione a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
- Nella composizione allargata ha la facoltà di formulare agli altri organi collegiali proposte organizzative per il migliore funzionamento generale della scuola e dell’attività didattica; delibera, su proposta dei singoli docenti e dei dipartimenti disciplinari, in merito all’adozione dei libri di testo per le classi dei successivi anni.
- Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, con le modalità previste dal Regolamento di disciplina.
Elezioni
- I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno.
La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22. - Per il consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell’organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi nelle date fissate dal MIUR, un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.
(Pagina liberamente tratta dal sito del MIUR )