Ultima modifica: 4 Marzo 2021
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Comunicato area FLC CGIL #riconquistiamotutto

In difesa del diritto di sciopero: a proposito della scuola e dell’ottomarzo

Sulla decisione della Commissione di garanzia degli scioperi di chiedere l’esclusione del settore scuola dallo sciopero generale dell’ottomarzo

Il prossimo otto marzo, come tutti gli anni da diverso tempo a questa parte, il movimento internazionale nonunadimeno ha chiesto a tutte le organizzazioni sindacali (in Italia come in ogni paese dove è presente) di indire una giornata di sciopero generale, per sostenere e rafforzare le mobilitazioni contro le discriminazioni verso le donne. Come area sindacale, come tutti gli anni, partecipiamo in prima fila a questa richiesta, essendo impegnati in prima fila in diversi movimenti, strutture e coordinamenti che promuovono e sostengono questa mobilitazione (a partire dalla stessa nonunadimeno). Avremmo voluto che con noi ci fosse la CGIL e anche la FLC (come, per la nostra categoria, in altri anni è pure accaduto).

In Italia lo sciopero del prossimo otto marzo è stato indetto formalmente da diverse organizzazioni sindacali (Cobas, CUB, SGBI, SiCobas, SLAICobas SC, USB, USI), ma anche da strutture categoriali territoriali della CGIL, oltre che diverse RSU e coordinamenti di settore (al di là delle posizioni sdrucciolevoli, imbarazzate ed evitanti della Confederazioni, contro cui come area sindacale ci siamo espressi pubblicamente).

Nel settore scuola in questo inizio di marzo sono stati indetti anche altre scioperi. Il SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) ha indetto una giornata di sciopero il primo marzo, limitatamente al personale docente, contro il prolungamento dell’anno scolastico al 30 giugno. FederATA [Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario] ha indetto una giornata di sciopero per il tre marzo, limitatamente al personale DSGA Facente Funzioni [i Direttori dei servizi generali amministrativi, gli ex segretari delle scuola, in tutto circa 8mila in Italia, poche migliaia i “facenti funzioni”, cioè quelli precari], per chiedere un concorso straordinario per la loro stabilizzazione.

Nei giorni scorsi la Commissione di Garanzia sugli Scioperi è intervenuta nei confronti delle organizzazioni sindacali che hanno indetto formalmente l’iniziativa di sciopero l’otto marzo, chiedendo tra le altre cose l’esclusione del settore scuola, salvo il rischio di pesanti sanzioni nei loro confronti, per “mancato rispetto della rarefazione oggettiva”, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge 146 del 1990 (la cosiddetta legge antisciopero per trasporti e pubblico impiego).

Si potrebbe far notare in modo specifico e sul piano tecnico che l’iniziativa della Commissione, chiedendo l’esclusione dell’intero settore scuola, nega in ogni caso il diritto di sciopero ad oltre 150mila lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e determinato che non sono stati coinvolti in altri scioperi (il personal ATA e DSGA non facente funzione). E già questo ci pare che sia molto grave.

Si potrebbe sul piano politico più generale sottolineare la nostra radicale contrarietà ad una regolamentazione degli scioperi che proprio in quest’occasione rende evidente il suo senso, volto non tanto a garantire servizi pubblici essenziali e diritti universali dei/delle cittadini/e, quanto a limitare, controllare e smantellare i diritti del lavoro e soprattutto i movimenti di lotta in sua difesa. Una regolamentazione, tra l’altro, recentemente peggiorata proprio nel settore scuola con un nuovo accordo firmato da tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative, contro cui ci siamo espressi negli organismi ed in tutti i momenti di discussione della FLC, ritendendolo un’inutile e pesante restrizione di quello pessimo che vigeva precedentemente (dall’allungamento da 7 a 12 giorni dei tempi obbligatori di rarefazione degli scioperi sino all’introduzione di limitazione relative ad ogni classe scolastica). In ogni caso, in quest’occasione è evidente il diverso profilo degli scioperi presi in considerazione: il carattere tecnico e limitato delle due giornate indette da SISA e FederATA, rivolte a specifiche categorie (che non coprano neanche tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore); il carattere generale e politico dello sciopero dell’otto marzo, in occasione della giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne (scioperi quindi con impatti molto diversi sul settore).

Ci limitiamo però a sottolineare un elemento. La stessa legge 146 del 1990, che noi riteniamo comunque limitativa dei diritti di lavoratori e lavoratrici, prevede all’articolo 2 comma 7 che le disposizioni che limitano il diritto di sciopero (previste in quell’articolo) “non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Ci sembra evidente la sua ratio (al di là del riferimento alla salute e la sicurezza, che pure in questi mesi è stata altrettanto significativo ed usato in diversi settori): le normative di limitazione del diritto di sciopero (al di là di quelle funzionali a garantire i servizi essenziali) non si applicano per mobilitazioni generali relative ai diritti politici universali (non solo dei singoli lavoratori e lavoratrici, ma di tutti i cittadini e le cittadine). La giornata internazionale di sciopero contro la discriminazione e per i diritti delle donne dell’otto marzo ci sembra rientri pienamente in questa configurazione. Non solo sul piano generale del discorso, ma anche su quello specifico della Costituzione e della salvaguardia prevista all’art 2 comma 7 della stessa legge 146 del 1990. La pari dignità sociale delle donne e delle lavoratrici sono infatti previste sia nei Principi Fondamentali della Costituzione (art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali), sia nella Parte I (Diritti e doveri, art 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore).

Per questo, come area della CGIL che opera nel settore della scuola, riteniamo particolarmente grave e sbagliato l’intervento della Commissione di garanzia, che limita ulteriormente (secondo noi ben oltre la stessa ratio e la stessa lettera della legge 146 del 1990) il diritto di sciopero in un’occasione e su un versante particolarmente delicato, quello della difesa dei diritti fondamentali di tutti i cittadini e tutte le cittadine. Per questo riteniamo che non solo la nostra organizzazione sindacale, ma tutte le organizzazione sindacali, politiche e sociali dovrebbero di intervenire sulla Commissione scioperi e sul Governo, affinché non solo sia garantito in termini generale il diritto di sciopero in questo paese, ma affinché sia specificamente garantito il diritto di sciopero politico, in particolare quando riguarda la difesa e la rivendicazione di diritti universali.

Riconquistiamotutto nella FLC CGIL




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